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Giornata della Memoria e del Sacrificio degli Alpini

                                                       

Il 5 maggio del 2022 è stata pubblicata la legge nr.44, che istituisce “la Giornata della memoria e del sacrificio degli Alpini”.

L'Istituzione di una giornata rivolta esclusivamente alla celebrazione della "Memoria" e del "Sacrificio" degli Alpini, rappresenta una circostanza unica, di rilevanza assolutamente straordinaria.

La Repubblica Italiana ha voluto concedere, un notevole riconoscimento agli Alpini, nel rendere omaggio, a coloro che si sacrificarono eroicamente durante la battaglia di Nikolajewka: l’atto conclusivo della tragica Campagna nella steppa russa,  che divenne grazie al sacrificio di molti, la conclusione della drammatica, terribile e interminabile ritirata verso la salvezza solo per alcuni.

Questa giornata però, oltre ad essere un profondo tributo e un deferente momento di riflessione e di rispetto, per il Valore dimostrato dagli Alpini in questo singolo episodio storico militare, vuole e deve essere, anche il momento nel quale vengono promossi e celebrati i Valori, che più rappresentano e caratterizzano gli Alpini.

Com’è scritto nell’art.1, 1° comma, questi Valori sono la difesa della sovranità e dell’interesse nazionale, l’etica della partecipazione civile, la solidarietà e il volontariato: cioè, l’essenza stessa che caratterizza il dna degli Alpini, che si offrono dal 1872 come una forza e una risorsa al servizio delle nostre comunità, dei cittadini e della Patria.

Parole come sovranità, interesse nazionale, solidarietà… spesso vengono strumentalizzate, asservite a contesti o interessi politici ed economici; ma, se le stesse parole sono viste come devono, con il cuore semplice e attraverso gli occhi genuini degli Alpini d’Italia, diventano i Valori che rappresentano l’Anima, lo Spirito della nostra Patria e della nostra coscienza nazionale e civile. E così, queste parole alle quali si legano i Valori e i Princìpi della vita civile, tornano ad essere i pilastri e l’amalgama per i quali ci riconosciamo come Popolo e Nazione nella nostra amata Patria.

Viva l’Italia, Viva gli Alpini.

Il Direttore

Museo Nazionale Storico degli Alpini

Di seguito, il testo della legge.

 

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il giorno 26 gennaio di ciascun anno quale Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini, al fine di conservare la memoria dell’eroismo dimostrato dal Corpo d’armata alpino nella battaglia di Nikolajewka durante la seconda guerra mondiale, nonché di promuovere i valori della difesa della sovranità e dell’interesse nazionale nonché dell’etica della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato, che gli alpini incarnano.

2. Le iniziative di cui all’articolo 2 per la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini si svolgono, di norma, l’ultima domenica del mese di gennaio.

Art. 2.

1. Per celebrare la Giornata di cui all’articolo 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti possono promuovere e organizzare cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche e mostre fotografiche, nonché testimonianze sull’importanza della difesa della sovranità nazionale, delle identità culturali e storiche, della tradizione e dei valori etici di solidarietà e di partecipazione civile che il Corpo degli alpini incarna.

2. Gli organi competenti di cui al comma 1 prevedono, ove possibile, il coinvolgimento dell’Associazione nazionale alpini nella promozione delle iniziative indicate al medesimo comma.

Art. 3.

1. La Giornata di cui all’articolo 1 non è considerata solennità civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 4.

1. In considerazione dell’alto valore educativo, sociale e culturale della Giornata di cui all’articolo 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell’ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative per la celebrazione della Giornata medesima.

Art. 5.

1. All’attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.